Responsabilità degli amministratori per l’omesso versamento dei tributi

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1366/2024 emessa in data 3/07/2024, ha affrontato la questione della responsabilità degli amministratori di una società di capitali in relazione al mancato pagamento dei debiti tributari. La decisione riguarda un’azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare di una società nei confronti degli ex amministratori, accusati di aver posto in essere atti di mala gestio consistenti nel non aver adempiuto agli obblighi fiscali e previdenziali durante il periodo della loro gestione.

Nel caso di specie, infatti, gli ex amministratori della società avevano accumulato debiti nel corso della loro carica, che avevano portato la società a una situazione di insolvenza e al successivo fallimento. Gli amministratori non avevano provveduto al versamento delle imposte dovute (IVA, IRES, IRAP, ritenute IRPEF e contributi previdenziali), comportando l’aggravarsi della posizione debitoria con accumulo di sanzioni e interessi significativi. Gli ex amministratori hanno fondato le loro difese sulla sussistenza di difficoltà finanziare della società che non consentivano di adempiere alle obbligazioni tributarie. Gli ex amministratori adducevano, oltretutto, che all’esito della successiva cessione delle quote societarie, il cessionario avrebbe dovuto farsi carico dei debiti.

La Corte di merito ha respinto tali argomentazioni, confermando che l’inadempimento sistematico degli obblighi tributari da parte degli amministratori costituisce una violazione grave integrante atti di mala gestio; la Corte ha affermato, infatti, che le difficoltà economiche non giustificano il mancato versamento dei tributi. Al contrario, gli amministratori avrebbero dovuto provvedere almeno a evitare l’accumulo di sanzioni e interessi, che costituiscono il vero danno per la società e i creditori.

Il Tribunale di Catanzaro, con la decisione in commento, ha quindi accertato la responsabilità degli ex amministratori per i danni economici derivanti dall’omissione dei versamenti tributari, condannandoli al risarcimento in favore del fallimento. Il quantum del risarcimento è stato determinato in base all’ammontare degli oneri accessori dovuti, evitando così di imputare agli amministratori il pagamento delle imposte non versate, ma limitandosi ai costi aggiuntivi che avrebbero potuto essere evitati con una corretta gestione.

Infine, il Tribunale ha ribadito che l’obbligo degli amministratori di garantire il regolare adempimento dei debiti tributari è un dovere inderogabile e che eventuali omissioni, se non giustificate da comprovate circostanze di impossibilità, costituiscono atti di mala gestio con conseguente responsabilità personale degli amministratori.