Abuso edilizio per il costruttore che non verifichi il rilascio delle prescritte autorizzazioni

Con Sentenza n. 47801 del 19 dicembre 2022 la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha confermato la sussistenza del reato di abuso edilizio ex art. 44 D.P.R. 380/2001 per il costruttore che realizzi un’opera in assenza di permesso rilasciato dalla competente Autorità.
I Giudici di legittimità hanno stabilito che il costruttore, in qualità di diretto responsabile dell’opera, ha il dovere di controllare che siano state richieste dal committente, e rilasciate dal Comune, le prescritte autorizzazioni.
Egli, pertanto, risponderà a titolo di dolo se darà inizio alle opere nonostante l’accertamento negativo, a titolo di colpa nell’ipotesi in cui ometta tale accertamento. Quanto sopra, poiché la responsabilità del costruttore trova fondamento nella violazione dell’obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistico-edilizia.
La Corte prosegue precisando che non è responsabile del reato di soltanto l’esecutore delle opere principali: al contrario, è responsabile del reato di costruzione abusiva anche l’imprenditore si limiti a svolgere lavori di completamento dell’immobile (ad esempio pavimentazione, intonacatura, infissi ecc.), gravando anche su di lui l’onere di verificare la sussistenza delle prescritte autorizzazioni, “sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori”.