Invenzione del dipendente: il riconoscimento dell’equo premio

Il diritto all’equo premio, riconosciuto dall’art. 64 comma 2 del Codice della proprietà industriale (c.p.i.), per l’invenzione realizzata dal dipendente ed utilizzata dal datore di lavoro in regime di segretezza, sorge solo se sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 98 c.p.i. È quanto stabilito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 698/2023.
Nel caso in questione, un dipendente realizzava dei sistemi idonei a semplificare notevolmente lo svolgimento di alcune procedure operative, permettendo il superamento di alcune difficoltà. Il lavoratore agiva successivamente in giudizio ritenendo che la sua fosse un’invenzione d’azienda e domandando, pertanto, il riconoscimento dell’equo premio.
Dopo una prima favorevole sentenza in primo grado, anche la Corte d’appello di Roma riconosceva il diritto del dipendente all’equo premio avendo la società sottoposto a regime di segretezza industriale la sua invenzione. Sul ricorso proposto dalla società, la Suprema Corte, censurando l’operato della Corte territoriale, ha stabilito come la maturazione del diritto all’equo premio sia subordinata non solo alla dimostrazione di paternità dell’invenzione, ma anche alla sua brevettazione da parte del datore di lavoro o, in mancanza di brevettazione, al suo utilizzo in regime di segretezza industriale. In particolare, secondo i giudici di legittimità, la sentenza impugnata non aveva correttamente applicato la lett. C) dell’art. 98 c.p.i. La Corte d’Appello aveva, infatti, ritenuto sussistente la fattispecie dell’utilizzazione in regime di segretezza in quanto l’invenzione era impiegata unicamente in aree lavorative con accesso limitato ai soli dipendenti autorizzati, al fine di limitarne l’osservazione.
La Cassazione ha, tuttavia, chiarito che, per usufruire della tutela offerta dagli artt. 98 e ss. c.p.i., le misure da adottare da parte del detentore del segreto commerciale devono estendersi anche alla custodia delle informazioni relative all’invenzione, così da mantenerle segrete e circoscrivere la conoscibilità degli elementi che la contraddistinguono e che ne possono rendere possibile il ripetuto utilizzo.