I reati tributari si configurano anche con la semplice accettazione del rischio

Con Sentenza n. 13096 del 29 marzo 2023 la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, si è pronunciata in tema di compatibilità del dolo eventuale con i reati tributari.
La Corte, in particolare, ha ricordato che il dolo eventuale, inteso come “accettazione del rischio del verificarsi di un evento”, è compatibile col dolo specifico necessario per la configurazione del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
La finalità evasiva, pertanto, può essere ravvisata anche quando il legale rappresentante di una società (ad esempio l’amministratore) ometta di svolgere i controlli atti a impedire la presentazione di dichiarazioni e allegazioni mendaci, che possano comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’Iva. Quanto sopra, a fortiori ove si consideri che, giuridicamente, grava proprio sul legale rappresentante il dovere di sottoscrivere la dichiarazione fiscale.
La presentazione di dichiarazioni mendaci ad opera di terzi, nel silenzio dell’amministratore, non è quindi sufficiente ad escludere la responsabilità penale di quest’ultimo.