La responsabilità dell’amministratore di una società di capitali.

Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza n. 1361 del 27/01/2023 si è pronunciata nuovamente sulla natura della responsabilità dell’amministratore di una società di capitali e sulla relativa ripartizione dell’onere della prova.
L’Autorità giudicante ha ribadito che l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di una società di capitali ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale. Pertanto, l’attore ha l’onere di fornire esclusivamente la prova degli inadempimenti posti in essere dall’amministratore e il nesso di causalità esistente tra questi e il danno verificatosi. Dall’altro lato, spetta all’amministratore convenuto in giudizio l’onere di fornire la prova della non imputabilità del fatto dannoso. L’amministratore dovrà, infatti, fornire prova di aver osservato tutti i doveri ed obblighi a lui spettanti.
Il Tribunale di Roma ha, inoltre, sottolineato che l’allegazione attorea deve essere specifica e riferita ad un atto che costituisca una violazione del dovere di diligente amministrazione.