La particolare tenuità del fatto nei reati tributari

Con Sentenza n. 28031 del 28 giugno 2023 la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha ridefinito i limiti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alla luce delle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia.
Ante riforma, in particolare, il comportamento successivo al reato non poteva essere valorizzato ai fini dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p.. Il nuovo testo normativo, invece, consente al giudice di valutare la gravità dell’offesa anche in relazione alla “condotta susseguente al reato” (come del resto si evince dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150 del 2022), allo scopo di “non limitare la discrezionalità” del Giudicante che, nel valutare la vicenda nel suo complesso, potrà “valorizzare” anche “le condotte post delictum”.
Questo è possibile anche in ipotesi di violazioni tributarie, come nell’ipotesi portata all’attenzione della Suprema Corte. Nel caso di specie, in particolare, gli imputati erano accusati di omesso versamento IVA per importi considerevoli. Successivamente al reato, tuttavia, gli stessi hanno rifuso integralmente l’Erario, sicché la loro condotta “susseguente al reato” “ha sostanzialmente neutralizzato la gravità dell’offesa” originariamente provocata al Fisco.
Secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione gli imputati, con il loro comportamento, hanno dimostrato la loro volontà di assolvere al debito tributario, provvedendo tempestivamente ad onorare il piano rateale concordato con il Fisco. Trattasi di un comportamento ora valorizzabile ai fini dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., purché la vicenda, nel suo complesso, possa essere considerata di particolare tenuità secondo criteri obiettivi.