Chi assume il ruolo di RSPP e di Delegato non riveste il ruolo di soggetto apicale nell’organigramma 231.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 34943/2022 ha enunciato il principio di diritto per cui il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza, in virtù di specifiche deleghe di funzione in materia di prevenzione sul lavoro, non implica il riconoscimento di poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza che coinvolgono l’ente o una sua articolazione organizzativa. Allo stesso modo non può ritenersi che tali deleghe determinino nel delegato una relazione di immedesimazione organica idonea a riferire a quest’ultimo le funzioni gestorie ex art. 5, lett. a) D.lgs. n. 231/2001.

Nel caso di specie, una dipendente di una S.r.l., nell’impiegare una macchina da taglio per alimenti, veniva in contatto con le lame rotanti del dispositivo ancora in movimento nonostante l’azionamento del comando di arresto. Ne subiva una lesione da cui derivava una malattia superiore a 40 giorni e l’indebolimento permanente dell’organo della prensione.

Al delegato alla sicurezza – nominato anche RSPP dell’organizzazione – era contestato di non avere adottato alcun presidio per eliminare i rischi dovuti all’utilizzo di una macchina priva di dispositivi di protezione delle parti taglienti in movimento, oltre ad averne permesso l’uso a personale non debitamente formato. Per tali ragioni, tratto a giudizio, veniva considerato responsabile e condannato alla pena di giustizia e con lui anche l’ente in virtù dell’illecito amministrativo di cui all’ art. 25-septies, co. 3 del D.Lgs. n. 231/2001 in quanto la condotta era riferita a soggetto apicale.

La Corte di Cassazione, investita del ricorso dell’ente, ha al contrario stabilito che l’atto di delega, per quanto attinente a funzioni nevralgiche all’interno dell’azienda – come quella prevenzionistica in materia di sicurezza sul lavoro – non può fare assurgere il delegato a soggetto in posizione di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità produttiva, secondo la previsione dell’art. 5 co. 1 lett. a) D.Lgs. n. 231 del 2001. Ciò in quanto il delegato rimane sottoposto al più ampio potere del delegante, che viene esercitato anche sotto forma di vigilanza. Il delegato inoltre è tenuto a rapportarsi e a riferire al delegante ai fini dell’adozione di quelle misure di prevenzione o di protezione che sfuggano al suo potere di gestione o di spesa.

La Suprema Corte accoglie pertanto il ricorso dell’ente, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello territoriale.