Il Tribunale dell’Unione Europea, con decisione del 23/03/2023, ha respinto la domanda di registrazione del marchio bulgaro “BOLGARÈ”, depositato per la classe 33 per contraddistinguere vini e bevande alcoliche. Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che tale marchio fosse evocativo della denominazione di origine protetta “Bolgheri”.
Inizialmente, la Divisione Opposizione dell’EUIPO rigettava l’opposizione alla domanda di registrazione del marchio bulgaro proposta dal Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia. Successivamente, veniva accolta in sede di ricorso ai sensi dell’art. 103, par. 2, lett. b) del REG. UE 1308/2013 in quanto il marchio “BOLGARÈ” era ritenuto evocativo della DOP “Bolgheri”.
La società bulgara impugnava la decisione dinanzi al Tribunale UE. Quest’ultima negava la portata evocativa del proprio marchio sulla base di due considerazioni:
(i) il pubblico di riferimento non avrebbe associato il marchio “BOLGARÈ” alla DOP “Bolgheri”, ma, semmai, alla parola italiana “bulgari” che designa il popolo bulgaro poiché quest’ultimo è individuato con le parole “bulgar” e “bolgar”;
(ii) l’insieme di parole “ghe” presente nella DOP “Bolgheri” è elemento tipico della lingua italiana mentre, invece, non esiste nella lingua bulgara.
Il Tribunale UE ha rigettato il ricorso proposto dalla società bulgara fondando la propria decisione sul concetto di evocazione di cui al Reg. UE 1308/2013. Il Tribunale ha ritenuto sussistente non solo una somiglianza visiva e fonetica dei termini “bolgheri” e “bolgaré”, ma ha anche confermato l’evocazione della DOP “Bolgheri”. Ciò in quanto il pubblico di riferimento poteva ricollegare la parola “bolgarè” al prodotto tutelato dalla DOP.
Infatti, ai sensi del Reg. UE 1308/2013, l’impressione suscitata nel pubblico di riferimento è il criterio su cui valutare la sussistenza di un’evocazione. In considerazione di ciò, il segno contestato deve ritenersi evocativo se l’utilizzo di detto nome produce nel pubblico di riferimento un nesso sufficientemente chiaro e diretto tra tale nome e la DOP. Ciò avviene, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:
– parziale incorporazione della denominazione protetta nel nome contestato;
– somiglianza fonetica e visiva tra i due nomi.
– somiglianza che deriva dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione in questione oppure tra i prodotti tutelati dalla stessa DOP e i prodotti o servizi contraddistinti dalla medesima denominazione.
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