Non possono sussistere caso fortuito o forza maggiore qualora il reo abbia agito con colpa

Con la sentenza n. 46190 del 26 settembre 2023, la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente con riferimento agli istituti del caso fortuito e della forza maggiore, qualificati dall’art. 45 c.p. come cause di esclusione della punibilità.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un autista di un autoarticolato avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che lo condannava alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il delitto di omicidio colposo plurimo ex art. 589 cc. 1, 2 e 4 c.p., per aver il conducente dell’autocarro provocato la morte di tre persone che si trovavano a bordo di un’altra autovettura, colpita dalle ruote dell’autoarticolato che, staccandosi, avevano invaso l’opposta corsia di marcia.
L’autista ricorreva in cassazione poiché, a suo avviso, la sentenza di secondo grado aveva escluso illegittimamente la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore.
Di diverso avviso è stata, però, la Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva individuato una serie di fattori di allarme per l’autista prima del sinistro, quali l’esistenza di forti rumori e vibrazioni percepibili da parte del ricorrente per un non brevissimo lasso di tempo. La Suprema Corte ha sancito che la percepibilità da parte dell’autista dell’autocarro di suddetti fattori di allarme per un rilevante arco temporale, la possibilità per il medesimo di fermare il mezzo da lui condotto, la ragionevolezza di ricorrere a tale condotta in via prudenziale e l’idoneità della stessa ad evitare l’evento lesivo poi verificatosi sono elementi che escludono la possibilità di configurare gli istituti del caso fortuito e della forza maggiore.
Dunque, la Corte di Cassazione ha ribadito che “il caso fortuito consiste in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente” e che “l’esimente della forza maggiore di cui all’art. 45 c.p. sussiste in tutte le ipotesi in cui l’agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge” e “si concreta in un evento derivante dalla natura o dall’uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito, quale vis maior cui resisti non potest”.