Il 25 novembre 2022 la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ha reso una sentenza destinata a fare scuola in materia di cessione di sostanze stupefacenti, stabilendo i limiti del fatto di lieve entità a partire dai precedenti giurisprudenziali.
Il comma quinto dell’art. 73 TU Stupefacenti disciplina infatti l’ipotesi meno afflittiva di “spaccio di lieve entità”, senza però stabilirne i limiti e facendo un generico riferimento al fatto che “per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità”.
Alla luce della portata generica della norma la Suprema Corte ha affidato una indagine al neonato ufficio del processo, il quale, attraverso una stima statistica dei precedenti giurisprudenziali, ha individuato i grammi di ciascuna sostanza stupefacente mediamente ricondotti all’ipotesi di “lieve entità” di cui all’art. 73, comma 5, TU Stupefacenti: 101,5 grammi per l’hashish, 108,3 grammi per la marijuana, 28,4 grammi per l’eroina e 23,66 grammi per la cocaina.
Trattasi di limiti medi calcolati attraverso i precedenti giurisprudenziali, “parametro oggettivo” elaborato dall’ufficio del processo della Sesta Sezione della Cassazione Penale a partire da 400 decisioni emesse fra il 2020 e il 2022 ricavando le “soglie medie” su cui si sono attestati i giudici di legittimità per stabilire quando lo spaccio possa considerarsi di lieve entità.
Questo dato medio, precisa la Corte, deve essere adattato al caso concreto e può essere esteso ove il quantitativo sia tendenzialmente ridotto e non vi siano indici specifici dell’offensività del fatto: quando infatti si sia in presenza di un “dato ponderale non particolarmente significativo”, ricavato anche dalla “disponibilità economica limitata” dell’imputato e da “introiti ridotti, nonché dalla possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione”, la fattispecie è pienamente compatibile con l’attività di piccolo spaccio.