Licenziamento ritorsivo: l’intento vendicativo deve essere l’unica ragione del recesso datoriale.

La Corte di Appello di Bari con sentenza del 7 luglio 2022 n. 1476 ha affermato che affinché un licenziamento possa considerarsi ritorsivo, quest’ultimo deve essere stato determinato esclusivamente da un intento vendicativo del datore di lavoro in assenza di qualsivoglia altra ragione lecita e giustificatrice. L’atto di recesso da parte del datore di lavoro deve, dunque, non solo costituire un’arbitraria ed ingiusta reazione ad un comportamento del tutto lecito del lavoratore, ma anche basarsi su un intento vendicativo quale unico motivo determinante. L’onere probatorio dell’illiceità del motivo unico e determinante spetta al lavoratore, il quale può fornirlo anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.