Non può essere concessa l’attenuante della particolare tenuità se il reato presupposto è di pericolo

Con riferimento ai reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, è prevista una specifica circostanza attenuante nel caso in cui l’entità del danno cagionato sia esigua. Difatti, l’art. 12 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce espressamente che la sanzione pecuniaria deve essere ridotta della metà qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.
Con la sentenza n. 50770 datata 23 novembre 2023, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione si è espressa proprio riguardo all’applicabilità di suddetta circostanza attenuante.
Il ricorso in questione veniva proposto da una Società condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 77.400,00, per aver – per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Legale Rappresentante della Società – consentito che gli impianti di depurazione effettuassero uno smaltimento illecito di fanghi di depurazione prodotti (compiuto mediante diluizione dei fanghi – rifiuti speciali – con le acque reflue di scarico e/o prelevando e sversando detti fanghi direttamente nel corpo idrico superficiale), valutabile nell’ordine di centinaia di tonnellate, diluendo con i medesimi le acque reflue di scarico ovvero sversando tali fanghi direttamente in un corso d’acqua.
Per quanto qui di interesse, il ricorrente adiva la Corte di Cassazione lamentando la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 12 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, non avendo la condotta incriminata arrecato un danno di rilevante entità.
Tuttavia, la Suprema Corte giudicava manifestatamente infondato suddetto motivo di doglianza e, contestualmente, affermava che la circostanza attenuante della particolare tenuità del danno “non può che trovare applicazione a quei reati che presuppongono un danno patrimoniale e non anche a quelli, come nel caso in esame, che si esauriscono in violazioni «formali» e di pericolo astratto, in cui vengono punite determinate condotte indipendentemente e a prescindere dalla produzione di un danno, patrimoniale e non patrimoniale”.
Pertanto, con la sentenza n. 50770 datata 23 novembre 2023, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha espressamente escluso la possibilità di applicare la circostanza attenuante della particolare tenuità del danno, prevista dall’art. 12 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, ai reati di pericolo astratto, quindi a tutte le condotte penalmente rilevanti in virtù della loro attitudine a porre in pericolo il bene giuridico tutelato, a prescindere dal sostanziarsi di un concreto evento dannoso.