Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno solo in caso di costituzione di parte civile

Con la sentenza n. 32939 del 27 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto il contrasto giurisprudenziale in merito alla possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento di obblighi risarcitori e restitutori in favore della persona offesa non costituita parte civile nel processo.
Sul tema si sono contrapposti nel tempo due diversi orientamenti giurisprudenziali.
Un primo orientamento più consolidato escludeva tale possibilità. Nello specifico, tale giurisprudenza sosteneva che tanto la restituzione di beni conseguiti per effetto del reato quanto il pagamento di somme liquidate a titolo di risarcimento del danno attengono alla sfera del danno civile e non anche a quella del danno c.d. criminale, ossia legato alla consumazione diretta del reato. Alla luce di questo indirizzo, pertanto, non sarebbe ammissibile subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di obblighi risarcitori e restitutori senza che la persona offesa abbia fatto valere le proprie pretese civilistiche nel processo.
Un secondo orientamento – ritenuto, invece, minoritario – ammetteva suddetta possibilità con riferimento al solo obbligo delle restituzioni. Secondo quest’ultimo indirizzo, difatti, la restituzione di beni conseguiti per effetto del reato rientra nella nozione di condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose del reato, a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena anche in assenza di una richiesta in tal senso derivante dalla mancata costituzione di parte civile.

Le Sezioni Unite hanno appianato il contrasto giurisprudenziale condividendo il primo orientamento.
La motivazione è pressoché analoga a quella addotta dall’orientamento giurisprudenziale ritenuto maggioritario, basata sulla distinzione tra danno civilistico e danno criminale. Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato come anche il tenore letterale dell’art. 165 c. 1 c.p. avvalori suddetta tesi. Difatti, tale norma è composta da due differenti periodi: il primo periodo tratta le restituzioni, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione. Il secondo si occupa dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Sottolinea, quindi, la Corte come sia evidente la ratio legis di voler distinguere e separare le tematiche inerenti alle finalità civilistiche da quelle pubblicistiche e, conseguentemente, di ammettere la possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena senza che vi sia stata costituzione di parte civile solo alle seconde.