Nuove fattispecie delittuose nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001

Con la Legge n. 137 del 9 ottobre 2023, legge di conversione del Decreto Legge n. 105 del 10 agosto 2023 – c.d. “Decreto Giustizia”, è stato ampliato il novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.
Nello specifico, sono stati inseriti i reati di cui agli artt. 353 c.p. e 353 bis c.p. all’interno dell’art. 24 del D.Lgs. 231/2001 e il reato di cui all’art. 512 bis c.p. all’interno dell’art. 25 octies.1 del medesimo Decreto Legislativo.
L’art. 353 c.p. prevede il reato di turbata libertà degli incanti e punisce chiunque impedisce o turba gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto delle Pubbliche Amministrazioni attraverso l’uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) oppure fraudolenti (doni, promesse o collusioni). È importante sottolineare che per consolidata giurisprudenza il reato in questione è configurabile in ogni situazione nella quale la Pubblica Amministrazione proceda all’individuazione del contraente mediante una gara, a prescindere dal nomen juris conferito alla procedura e anche in assenza di particolari formalità.
L’art. 353 bis c.p. prevede il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e punisce chiunque turba mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti il procedimento per stabilire il contenuto di un bando pubblico al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente. La norma in esame punisce, quindi, le condotte antecedenti all’alterazione della libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Inoltre, il reato di cui all’art. 353 bis c.p. costituisce un’ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall’effettivo conseguimento del risultato illecito e per il cui perfezionamento occorre il concreto pericolo per la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara.
L’art. 512 bis c.p. prevede il reato di trasferimento fraudolento di valori e punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere l’applicazione delle norme in materia di confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale oppure al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.
Pertanto, i reati di turbata libertà degli incanti, di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e di trasferimento fraudolento di valori rientrano tra i reati per i quali può sussistere la responsabilità amministrativa da reato dell’Ente ex D.Lgs. 231/2001.
È fondamentale, quindi, aggiornare e adeguare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla propria Società, inserendo i reati citati e i conseguenti presidi finalizzati all’impedimento della commissione degli stessi in ambito aziendale.