Con sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023 la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha tracciato la differenza tra deleghe di funzione e di gestione.
La prima (ex art. 16 D.Lgs. 81/2008) è lo strumento con il quale il datore di lavoro trasferisce ad altro soggetto i poteri e le responsabilità connessi per legge al proprio ruolo. Il terzo diventa quindi garante a titolo derivativo con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante.
La delega di gestione ex art. 2381 c.c., invece, riguarda la ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse: essa è uno strumento preordinato ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria e la specializzazione delle funzioni, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all’interno dell’organo collegiale. “Nell’ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione l’amministrazione ricade per intero su tutti i componenti del consiglio e tutti i componenti del consiglio sono investiti degli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro”.
Alla luce della differenza tra le deleghe attribuite a un dato soggetto, la responsabilità dell’amministratore (nella sua qualità di datore di lavoro) è esclusa quando sussista una idonea delega di funzione che attribuisca pieni poteri in materia antinfortunistica al soggetto delegato, il quale deve avere altresì poteri di spesa per assolvere alla funzione delegata.