L’onere probatorio in capo al lavoratore nell’ipotesi di repechage.

Con sentenza n. 35225 del 30.11.2022, la Corte di Cassazione ha precisato che anche al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo e che impugni il predetto licenziamento è richiesto un onere probatorio circa la sussistenza di posizioni lavorative disponibili in azienda.
La Corte d’Appello, investita della causa, aveva rigettato le pretese del lavoratore in quanto, a fronte dell’effettiva prova fornita dal datore di lavoro circa la soppressione del posto di lavoro e l’impossibilità di procedere con il ricollocamento in altra mansione, lo stesso non aveva allegato alcunché circa la sussistenza di posizioni lavorative disponibili. Secondo i Giudici di seconde cure tale circostanza non poteva che corroborare la tesi sostenuta dal datore di lavoro. La Corte di Cassazione conferma l’impostazione assunta dalla Corte d’Appello. Infatti, laddove venga dimostrata da parte del datore di lavoro l’impossibilità di ricollocamento del lavoratore, la mancata allegazione da parte del lavoratore di posizioni alternative disponibili non potrà che confermare la legittimità del licenziamento irrogato.