Con ordinanza del 24/11/2022, ad esito di un procedimento cautelare, il Tribunale di Venezia ha stabilito che sussiste la condotta di contraffazione di brevetto a carico del soggetto che utilizza una soluzione analoga a quella brevettata.
Nel caso di specie, l’invenzione brevettata riguardava una soluzione idroalcolica utilizzata in ambito alimentare ed iniettata all’interno dei prodotti. Questa particolare soluzione era in grado di aumentare la percentuale di umidità degli alimenti, conferendone sofficità e consentendone la conservazione anche a temperatura ambiente. Il resistente si costituiva in giudizio, ritenendo di aver, al contrario, impiegato una soluzione del tutto differente da quella brevettata in quanto costituita anche da elementi differenti non presenti nell’invenzione tutelata.
Il Tribunale di Venezia ha accolto le domande del ricorrente, ritenendo che le differenze esistenti tra la soluzione idroalcolica del resistente e quella brevettata non erano tali da consentire la realizzazione di un effetto tecnico diverso e prima non conosciuto. Infatti, in via generale, può essere considerato brevettabile un nuovo utilizzo di una sostanza già nota, anche qualora l’unica novità sia costituta proprio da tale diverso utilizzo purché ciò comporti un nuovo effetto tecnico non prima riconosciuto. Nel caso di specie, non solo tale effetto tecnico diverso non era ravvisabile, ma vi era anche un’identità di scopo tra le due sostanze, in quanto entrambe avevano la funzione di aumentare l’umidità e la sofficità dei prodotti alimentari.
In considerazione di quanto sopra, non solo il Tribunale di Venezia ha accertato la sussistenza della condotta di contraffazione di brevetto in capo al resistente, ma ha inoltre disposto il sequestro della sostanza idroalcolica contraffatta e dei macchinari utilizzati per la sua iniezione nei prodotti alimentari.