D.Lgs. 231/2001: il processo a carico dell’ente e il processo a carico della persona fisica sono autonomi e distinti.

 Con sentenza n. 30610 del 3 agosto 2022 la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha sancito la piena autonomia del processo a carico dell’ente da quello a carico della persona fisica, concludendo quindi per l’applicabilità della sanzione concordata tra l’ente e il Pubblico Ministero anche quando la pena concretamente inflitta alla persona fisica sia superiore a cinque anni di reclusione.

Le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione ruotano attorno al concetto di “definibilità”: ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, infatti, l’applicazione della sanzione su richiesta dell’ente “è ammessa se il giudizio nei confronti dell’imputato è definito ovvero definibile a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale”: ne consegue, pertanto, che “il rapporto processuale che si costituisce mediante l’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’imputato-persona fisica è del tutto autonomo e indipendente da quello costituito dall’esercizio dell’azione nei confronti dell’ente, e i relativi esiti non necessariamente devono coincidere”.