Infortunio sul lavoro: l’ente risponde per il fatto proprio derivante dalla colpa in organizzazione

Con sentenza n. 21704 del 22 maggio 2023 la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha chiarito i limiti della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Come è noto, il Decreto in esame ha introdotto una responsabilità dell’ente solo formalmente amministrativa, sostanziandosi in una responsabilità di tipo penalistico il cui accertamento segue le regole prescritte dal codice di procedura penale.
Ne consegue che, in caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità della società non possa prescindere dall’accertamento di una “colpa di organizzazione” da intendersi in senso normativo, fondata sulla rimproverabilità dell’ente per l’inottemperanza dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati presupposto e “consacrate in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli” (Sez. U, n. 38343/2014, cit., Rv. 261113).
La responsabilità dell’ente, pertanto, non consegue automaticamente al verificarsi di un evento lesivo, poiché i criteri di imputazione soggettiva “vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento”.
È ben possibile, infatti, che il dipendente danneggiato abbia violato consapevolmente la cautela: l’accertamento della responsabilità dell’ente deve quindi essere svolto in concreto, muovendo dall’idoneità del Modello ad escludere il verificarsi dell’evento.
Come chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, per la sussistenza della responsabilità dell’ente non sono sufficienti la mancanza o inidoneità dei Modelli o la loro inefficace attuazione, essendo altresì “necessaria la dimostrazione, per l’appunto, della colpa di organizzazione che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato”.
L’ente risponde quindi per fatto proprio, sicché, “per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva, deve essere verificata una colpa di organizzazione dell’ente”, dimostrata dall’assenza di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati presupposto analoghi a quello realizzato.