La responsabilità degli amministratori in materia infortunistica non comporta di per sé anche la responsabilità dell’ente.

La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 570 del 11.01.2023, afferma che la responsabilità degli amministratori in materia antinfortunistica non comporta automaticamente la responsabilità dell’ente. Ciò in quanto quest’ultima presuppone anche la sussistenza della c.d. “colpa di organizzazione”, riscontrabile in ipotesi di mancata attuazione delle cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Il caso di specie prende le mosse da un infortunio mortale occorso ad un dipendente. La Corte d’Appello riteneva l’ente responsabile dell’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 25septies, co. 3 del D.lgs. n. 231/2001 per aver tratto vantaggio dalla condotta del reato (omicidio colposo per inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro), consistito nel risparmio derivante dall’impiego di lavoratori solo formalmente dipendenti di altra società e non dotati di adeguati strumenti di protezione individuale.
Secondo i Giudici di legittimità, nell’indagine riguardante la configurabilità dell’illecito imputabile all’ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili del reato presupposto rilevano soltanto se risulta riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Non ritenendo fornita dall’accusa la prova di tale negligenza nel caso in esame, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, cassando con rinvio la pronuncia impugnata.