Validità della delibera assembleare di nomina di un amministratore in assenza della sua manifestazione di volontà.

Con sentenza n. 6236 del 20/07/2023, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha fornito delucidazioni in merito alla validità di una delibera assembleare di nomina di un amministratore in assenza della accettazione di quest’ultimo.
Nel caso di specie, l’attore era stato nominato amministratore di una società cooperativa senza esserne stato messo al corrente. L’attore scopriva successivamente di rivestire detta carica per aver ricevuto una serie di verbali di accertamento in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale.
Per tale ragione, l’attore citava in giudizio la predetta cooperativa, chiedendo che il Tribunale di Milano dichiarasse “nulla e/o inesistente e/o invalida e comunque inefficace” la delibera dell’assemblea dei soci della società cooperativa mediante la quale era stato nominato amministratore unico e legale rappresentante per diversi motivi, tra i quali la sua mancata partecipazione all’assemblea e la mancata accettazione dell’incarico.
Il Giudice di merito, rigettando le domande dell’attore, ha specificato che “la delibera di nomina dell’amministratore è atto negoziale proprio dei soci, e la sua natura giuridica può essere ricondotta ad una proposta contrattuale”. Essa, pertanto, è un atto unilaterale valido ed efficace a seguito della sua adozione da parte dell’assemblea.
Il Tribunale ha proseguito affermando che ”(..) la successiva manifestazione di volontà del soggetto nominato, in senso positivo oppure negativo, è solo un posterius, un elemento successivo non in grado di inficiare la validità della decisione dell’assemblea”.
Ne consegue che l’accettazione della nomina da parte del soggetto individuato o la sua presenza all’assemblea non sono elementi necessari ai fini della validità della delibera, essendo a tal fine sufficiente che il voto favorevole dei soci superi il quorum previsto dalla legge o dallo statuto.
L’ accettazione della nomina non è un requisito di efficacia della delibera di nomina, la quale, anche in sua mancanza, rimane in sé efficace. Ciò in quanto produce i suoi effetti indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte, essendo una dichiarazione unilaterale di volontà diretta alla conclusione del contratto di amministrazione.
Il Tribunale ha concluso affermando che il rifiuto dell’incarico da parte dell’amministratore nominato ha come unico effetto quello di impedire la conclusione del contratto, ma non priva di efficacia la delibera assembleare, espressione della volontà dei soci.