Invalidità della delibera assembleare sugli emolumenti degli amministratori per conflitto di interessi

Il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 2355 pubblicata il 10 novembre 2023 ha accertato e dichiarato invalida la delibera assembleare assunta con il voto favorevole dei soci di maggioranza della s.r.l. convenuta, contemporaneamente anche amministratori della stessa, nella parte in cui è stato attribuito, agli amministratori, un compenso irragionevole e inadeguato rispetto all’attività gestoria, sussistendo, nella specie, una situazione di conflitto di interesse dei soci-amministratori della s.r.l. convenuta.
Il giudizio ha preso avvio dall’iniziativa di due soci titolari del 10% ciascuno del capitale sociale della s.r.l. convenuta, i quali hanno adito l’Autorità giudiziaria affinché venisse accertata e dichiarata l’invalidità per conflitto di interessi della delibera assembleare assunta con il voto favorevole dei soci di maggioranza contemporaneamente anche componenti del Consiglio di amministrazione. Ciò in quanto ritenevano che l’emolumento deliberato fosse inadeguato rispetto all’attività gestoria demandata agli amministratori, nonché irragionevole e sproporzionato rispetto alle caratteristiche dimensionali della società.
Il Tribunale ha ripreso l’orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr., ad esempio, Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2020, n. 20625) e ha ribadito che è motivo di impugnazione della delibera assembleare, ex artt. 2373 e 2377 c.c., la sussistenza di una situazione di conflitto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale che arrechi anche un pregiudizio alla società. Infatti, ai fini dell’annullamento per conflitto di interessi di una delibera, ai sensi dell’art. 2373 c.c., è «essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, inteso come l’insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell’attività sociale, la distribuzione dell’utile, l’alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento». Un tale pregiudizio all’interesse sociale può ravvisarsi qualora gli emolumenti deliberati risultino effettivamente irragionevoli.
E infatti, dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta in giudizio emergeva l’inadeguatezza, l’irragionevolezza, l’incongruità e l’incompatibilità degli emolumenti. Il Tribunale di Bologna ha così dichiarato invalida la delibera assembleare impugnata, ritenendo sussistente il conflitto di interessi di cui all’art. 2373 c.c., posto che la delibera ha attribuito agli amministratori emolumenti irragionevoli e illegittimi che hanno diminuito il patrimonio della società, cagionandole un pregiudizio.