Con la sentenza n. 2313 del 18 gennaio 2024 la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in materia di riabilitazione dai reati di bancarotta fraudolenta e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La riabilitazione è un istituto previsto e disciplinato dagli artt. 178 e ss. c.p., in virtù del quale un soggetto condannato può ottenere l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della sentenza di condanna al ricorrere di determinati presupposti. Innanzitutto, è necessario che sia decorso un determinato periodo di tempo dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o in altro modo estinta (tre, otto oppure dieci anni). In secondo luogo, il soggetto condannato deve fornire prove effettive e costanti della sua buona condotta. Lo stesso non deve, poi, essere sottoposto ad una misura di sicurezza. E, infine, è essenziale che vi sia stato l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, salva l’impossibilità di provvedere.
Il procedimento de quo trae origine da un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, il quale aveva rigettato la richiesta di riabilitazione avanzata da un soggetto condannato per i reati di bancarotta fraudolenta e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva negato la concessione della riabilitazione poiché aveva ritenuto mancante il requisito dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, non avendo il soggetto condannato risarcito né i suoi creditori né l’Erario.
Avverso suddetto provvedimento il soggetto condannato presentava ricorso per cassazione.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso e, confermando l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, affermava che “[…] il risarcimento del danno e le restituzioni costituiscono, ai fini della riabilitazione, la prova concreta ed effettiva del superamento definitivo del vissuto criminale e assumono quindi un significato che travalica le pretese dei singoli creditori ad essere in qualche modo reintegrati nelle loro situazioni patrimoniali”. Inoltre, nella medesima sentenza la Suprema Corte di Cassazione sottolineava che spetta al richiedente la riabilitazione dimostrare l’impossibilità economica di soddisfare le obbligazioni civili derivanti da reato ovvero il loro già avvenuto adempimento, costituendo lo stesso condizione necessaria per la concessione del beneficio.