Legittimo il licenziamento del lavoratore che impiega i permessi ex L. n. 104/92 per finalità estranee alla cura ed assistenza.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2235 del 25 gennaio 2023, ritiene che costituisca un abuso del diritto la condotta del lavoratore che, durante i permessi ex L. n. 104/92, si allontana dal domicilio della persona disabile per un rilevante lasso di tempo.
Nel caso di specie, il lavoratore si era allontanato, per pressoché l’intera giornata di permesso, dal domicilio presso cui assisteva una persona invalida. In via generale, secondo la Suprema Corte, una tale condotta può integrare un’ipotesi di abuso del diritto, rilevante tanto nei confronti dell’Ente assicurativo quanto del datore di lavoro, poiché in violazione dei principi di buona fede e correttezza. Il datore di lavoro viene, infatti, privato della prestazione lavorativa in maniera del tutto ingiusta e in violazione dell’affidamento riposto nel lavoratore.
La Corte di Cassazione, però, precisa che è necessario accertare se effettivamente il lavoratore ha sottratto indebitamente del tempo alla cura della persona disabile oppure se ha svolto in ogni caso altre attività utili per l’invalido.
Conseguentemente, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello richiedendo un nuovo esame delle evidenze istruttorie per accertare se il lavoratore abbia effettivamente eluso i propri obblighi di assistenza.