L’applicazione del Regolamento UE 1151/2012 ai prodotti alimentari destinati all’esportazione

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, con sentenza n. 159 del 14/07/2022 si è espressa in merito alla applicabilità del Reg. UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari destinati all’esportazione verso paesi terzi.
Nel caso di specie, la Commissione Europea aveva lamentato la violazione della normativa da parte del Regno di Danimarca. Lo Stato membro aveva, infatti, omesso di prevenire e far cessare l’uso da parte dei produttori lattiero-caseari danesi della denominazione “Feta” per designare un formaggio non conforme al disciplinare di produzione pubblicato nel regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione.
La Corte di Giustizia ha affermato che gli articoli 36 e 37 del regolamento n. 1151/2012 impongono agli Stati membri di garantire sul loro territorio una verifica della conformità dei prodotti ai corrispondenti disciplinari di produzione prima della loro immissione sul mercato, anche laddove trattasi di prodotti destinati all’esportazione. Gli Stati membri sono, pertanto, obbligati ad adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate a prevenire o a far cessare l’uso illecito di DOP o di IGP.
In conclusione, la Corte ha aderito alla tesi della Commissione, statuendo che il Regno di Danimarca è venuto meno ai propri obblighi in forza del regolamento (UE) n. 1151/2012 avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso illecito, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione di origine protetta (DOP) «Feta» per designare un formaggio non conforme al disciplinare proprio di tale DOP. La Corte ha, inoltre, specificato che tale uso della DOP è idoneo a violare il diritto di proprietà intellettuale, anche laddove il prodotto è destinato all’esportazione verso paesi terzi.