Sistemi di controllo dell’attività lavorativa: i chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna ad esprimersi in tema di sistemi di controllo diretto e indiretto dei lavoratori ai sensi dell’art. 4 L. n. 300/1970. Nello specifico, con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, l’Ispettorato fornisce importanti chiarimenti in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione.
Il nostro ordinamento prevede il divieto assoluto di installazione di sistemi di sorveglianza al fine di controllare intenzionalmente e a distanza l’attività dei lavoratori. Però, se l’impresa necessita di installare dei sistemi da cui possa derivare anche il controllo dei lavoratori la stessa dovrà richiedere l’autorizzazione alle RSA e/o RSU se presenti.
L’INL chiarisce che, qualora le RSA/RSU non siano presenti oppure non sia stato raggiunto alcun accordo, il consenso dei lavoratori, anche se informato, non sarà sufficiente ad autorizzare l’installazione. In tale ipotesi, infatti, l’installazione sarebbe comunque illegittima e il datore di lavoro penalmente responsabile.
La nota fornisce interessanti delucidazioni anche relativamente alle imprese di nuova costituzione che non abbiano assunto ancora alcun lavoratore. In tal caso, la richiesta di installazione dei sistemi di controllo potrà essere presentata anche in assenza di dipendenti. L’impresa dovrà specificare successivamente il numero delle future assunzioni.
Quanto ai sistemi di geolocalizzazione attivi su beni aziendali (cellulari, palmari ecc.), l’INL ricorda le precisazioni già fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Nello specifico, l’Ispettorato sottolinea che tali strumenti devono escludere il monitoraggio continuo e consentire la visualizzazione della posizione geografica solo se strettamente necessario. Il datore di lavoro dovrà consentire lo spegnimento del dispositivo durante le pause e fuori dall’orario di lavoro. I dati così raccolti dovranno essere conservati per tempi proporzionati agli scopi perseguiti. In caso di violazioni al trattamento consentito, i dati raccolti non potranno essere utilizzati.
Peraltro, l’INL chiarisce che tali disposizioni devono estendersi anche ai lavoratori che sviluppano la loro prestazione tramite piattaforme digitali. Ciò in quanto, in virtù del principio di non discriminazione, anche a costoro si applicano le tutele previste per il lavoro subordinato.