Franchising: i confini dell’abuso di dipendenza economica.

Con sentenza n. 462 del 3/02/2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha delineato i contorni dell’abuso di dipendenza economica in relazione a un contratto di franchising.
Nel caso di specie, il franchisee in seguito alla ricezione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di determinate somme proponeva opposizione nei confronti del franchisor chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la risoluzione del contratto di franchising e la condanna del franchisor al risarcimento del danno a causa dell’interruzione improvvisa della fornitura di merci.
Il franchisee, infatti, dichiarava che, sulla base di previsioni contrattuali, esso era completamente dipendente dall’impresa affiliante. Pertanto, con l’interruzione improvvisa delle forniture, quest’ultima aveva cagionato un danno grave all’attrice. Inoltre, sebbene il rapporto tra le parti fosse un contratto di franchising, queste avevano contrattualmente pattuito che lo stesso non fosse assoggettato alla disciplina tipica del franchising di cui alla L. n. 129/2004. Alla luce di tali pattuizioni contrattuali, il franchisee sosteneva la sussistenza di un abuso di dipendenza economica da parte del franchisor.
Ciò detto, il Tribunale ha ritenuto non sussistente alcun elemento caratterizzante dell’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della L. n. 192/1998, in base alla quale si considera “dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con un’altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”.
Il Giudice, infatti, sulla base dei criteri in precedenza delineati dalla Suprema Corte, ha affermato che sussiste la “dipendenza economica” quando lo squilibrio tra le parti è “eccessivo”. L’eccessività si desume allorquando il contraente che lo subisce è privo di reali alternative economiche sul mercato. Ulteriormente, vi è ”abuso” quando la condotta è contraria a buona fede o comunque finalizzata a vessare la propria controparte contrattuale. Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che le contestazioni sollevate dal franchisee fossero generiche e non idonee a fondare, anche sul piano probatorio, la violazione contrattuale. Parimenti, il Giudice ha considerato non adeguatamente provato l’abuso di dipendenza economica, nonché il nesso tra i fatti lamentati e i danni patiti dal franchisee.