La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2261 del 23.01.2024, afferma che, in assenza di un obbligo del datore di lavoro di fornire le divise, al dipendente non spetta alcun rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di abiti da lavoro.
Il caso prende le mosse da un ricorso depositato da un dipendente di un Comune, presso il quale questi aveva lavorato come agente di polizia municipale. Il lavoratore domandava il pagamento dell’indennità sostitutiva per la mancata fornitura di vestiario da utilizzare in servizio.
La Corte d’Appello rigettava la domanda, in quanto l’indennità sostitutiva non era prevista né dalla legge né dalla contrattazione collettiva né, tantomeno, da deliberazioni del datore di lavoro.
La Cassazione conferma la pronuncia di merito rilevando che, in assenza di specifiche previsioni di legge o di contratto, il datore non ha alcun obbligo di fornire ai dipendenti le divise da lavoro. Conseguentemente, il lavoratore non ha diritto a ricevere un’indennità o un rimborso per le spese sostenute per l’autonomo acquisto della divisa. I Giudici di legittimità continuano affermando che l’unica eccezione a tale assunto è data dall’ipotesi in cui gli indumenti di lavoro rappresentino un dispositivo di protezione individuale. In tal caso, il datore di lavoro è obbligato a fornire la divisa ai dipendenti.
Pertanto, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la non debenza dell’indennità domandata.