La reviviscenza di alcune fattispecie di reato in materia lavoristica

Il D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (c.d. PNRR bis), recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ha attribuito nuovamente rilevanza penale ad alcune fattispecie di reato in materia lavoristica previste originariamente dal D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (c.d. Decreto Biagi).

Le fattispecie di reato oggetto di recente rinnovata incriminazione erano state depenalizzate ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, divenendo così meri illeciti amministrativi. Detto Decreto aveva previsto la depenalizzazione delle fattispecie di reato contenute nel D.Lgs. n. 276/2003 per le quali era prevista la sola sanzione pecuniaria (ammenda o multa). Il Decreto c.d. PNRR bis ha attribuito alle fattispecie di reato in questione anche la pena detentiva, annullando di fatto il precedente intervento legislativo di depenalizzazione in materia e permettendo così la reviviscenza di dette norme in ambito penale.   

Pertanto, in virtù della recente novella normativa operata dal D.Lgs. 2 marzo 2024 n. 19 hanno assunto nuovamente rilevanza penale le seguenti fattispecie di reato:

1. somministrazione non autorizzata e utilizzazione illecita di manodopera;

2. esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione qualora il fatto sia commesso senza scopo di lucro (la fattispecie commessa per scopo di lucro non è mai stata depenalizzata;

3. esercizio non autorizzato dell’attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale qualora il fatto sia commesso senza scopo di lucro (la fattispecie commessa per scopo di lucro non è mai stata depenalizzata);

4. appalto e distacco illecito;

5. somministrazione fraudolenta.

Si segnala che il D.Lgs. n. 19/2024 non ha provveduto a inserire dette fattispecie di reato nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001. Ad ogni modo, non può escludersi che in futuro il Legislatore intervenga in tal senso, considerando la natura delle fattispecie di reato in questione e la loro stretta correlazione con l’attività di impresa.