Licenziamenti nelle piccole imprese: è incostituzionale il limite massimo di sei mensilità

Con la sentenza n. 118 del 21.07.2025, la Corte Costituzionale ha affermato che è incostituzionale l’art. 9, comma 1 del D.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui prevede il limite massimo di 6 mensilità a titolo di indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo irrogato da una azienda che occupa meno di 15 dipendenti.

Il caso prende le mosse dall’impugnazione di un licenziamento da parte di una lavoratrice assunta dopo il 7 marzo 2015 e occupata in un’azienda con meno di 15 dipendenti.

Il Tribunale di Livorno ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, ritenendo che lo stesso non fosse idoneo né a svolgere il ruolo di deterrente né a garantire adeguatezza e congruità.
Secondo il Giudice del lavoro, infatti, la norma in commento è idonea a determinare una disparità di trattamento tra lavoratori per il sol fatto di essere assunti in una piccola o in una medio-grande impresa. Inoltre, la previsione di una tutela standard non consente al Giudice di poter personalizzare il risarcimento sulla base dei vizi del licenziamento.

La Corte Costituzionale riconosce che la norma censurata è incostituzionale in quanto il limite massimo di sei mensilità, fisso e insuperabile, non consente al Giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore a prescindere dalla gravità del vizio denunciato. Una forbice risarcitoria così esigua non è neppure idonea ad assicurare la funzione deterrente per il datore di lavoro e a limitare i licenziamenti.

Inoltre, i dipendenti delle piccole imprese possono beneficiare di importi dimezzati rispetto ai lavoratori delle medio-grandi imprese benché i licenziamenti, per entrambi i casi, possano essere affetti dai medesimi vizi.

Pertanto, su tali presupposti, la Corte “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 … limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».”.