Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1870 del 9 giugno 2025, si è pronunciato in tema di “aliud pro alio” nell’ipotesi di acquisto di veicolo con telaio palesemente alterato.
Circa un anno dopo l’acquisto di un’autovettura usata, l’acquirente si è visto sequestrare l’autovettura dalla Polizia di Stato poiché il telaio risultava “palesemente alterato”. L’acquirente, che aveva anche sostenuto spese per un tagliando, ha richiesto al Tribunale di Lecce la restituzione del prezzo d’acquisto e delle spese sostenute.
La società venditrice si è difesa eccependo, tra l’altro, l’improcedibilità e la prescrizione dell’azione ai sensi dell’articolo 1495 del codice civile. Ha inoltre chiamato in causa la precedente intestataria del veicolo, per essere manlevata da ogni responsabilità.
Il Tribunale di Lecce ha respinto le eccezioni preliminari del venditore. Il Tribunale ha qualificato la vendita di un’auto con telaio contraffatto come “aliud pro alio”. Questo concetto si verifica quando il bene consegnato è completamente diverso da quello pattuito o è del tutto inidoneo a soddisfare la sua funzione economico-sociale, non possedendo le caratteristiche necessarie. Questa qualificazione è cruciale perché permette al compratore di esperire l’azione di risoluzione del contratto soggetta al più lungo termine di prescrizione decennale, svincolata dai brevi termini previsti per i vizi redibitori (art. 1495 c.c.). Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Il Tribunale ha sottolineato che sul venditore grava una presunzione di colpa (art. 1494 c.c.). Per superarla, la società venditrice avrebbe dovuto dimostrare di aver ignorato i vizi senza propria colpa, provando di aver eseguito gli accertamenti necessari secondo la diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.). Poiché l’alterazione del telaio era stata descritta come “palesemente alterata” nel verbale di sequestro, tale prova non è stata raggiunta.
Per tali motivi, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore. La società venditrice è stata condannata a restituire all’acquirente il prezzo pagato, oltre le spese del tagliando, oltre agli interessi legali e alle spese processuali.
La domanda di manleva della società venditrice nei confronti della precedente intestataria del veicolo è stata accolta. Quest’ultima, non essendosi costituita in giudizio, non ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda di manleva, e pertanto, in base all’articolo 115 cpc, tali fatti sono stati posti a fondamento della decisione del Giudice. Di conseguenza, la precedente intestataria del veicolo è stata condannata a manlevare la società venditrice e a pagarne le spese legali.
