La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle organizzazioni societarie a ristretta compagine sociale

Con l’ordinanza n. 16035 del 16 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V, ha delineato con l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.

Il caso di specie riguardava una società per azioni e i relativi soci, coinvolti in una controversia relativa agli avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2015.

La Corte ha chiarito che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera non soltanto nell’ipotesi di accertamento di maggiori componenti positivi di reddito, ma anche quando l’amministrazione finanziaria procede al disconoscimento di costi sostenuti dalla società.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto costi relativi ad operazioni di acquisto da società estere, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta durante il contraddittorio endoprocedimentale. La società ricorrente sosteneva che, trattandosi di costi regolarmente contabilizzati e non di utili extracontabili, la presunzione non potesse trovare applicazione. La Corte ha rigettato questa tesi, chiarendo che un costo non adeguatamente documentato e disconosciuto dall’amministrazione finanziaria costituisce una maggiore disponibilità di risorse a disposizione della società, manifestazione di capacità contributiva ai fini dell’articolo 53 della Costituzione.

Particolarmente significativo è il principio secondo cui la presunzione opera indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti che compongono la compagine sociale. Nel caso in esame, infatti, la difesa aveva sostenuto che, non essendo la compagine sociale direttamente composta da persone fisiche, ma da società, la presunzione non potesse operare.

La Corte ha respinto questa argomentazione, affermando che la valutazione deve essere condotta secondo criteri sostanziali e non meramente formali, poiché ciò che rileva è la sostanza del fenomeno economico sottostante alle forme giuridiche: la presunzione estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale.

In tal senso, la Corte ha precisato che le società partecipanti possono essere considerate un mero schermo rispetto alle persone fisiche, non opponibile al fisco quando la sostanza del rapporto riveli un controllo concentrato.

Dal punto di vista pratico, la decisione assume particolare rilevanza per le società a ristretta base sociale che si avvalgono di strutture societarie articolate. La presenza di holding o di catene partecipative non costituisce di per sé un impedimento all’applicazione della presunzione, quando la sostanza del rapporto riveli un controllo concentrato. Le società dovranno prestare particolare attenzione alla documentazione dei costi sostenuti, considerato che il disconoscimento di componenti negativi può dar luogo all’applicazione della presunzione al pari dell’accertamento di componenti positivi.