Il nesso causale e la “thin skull rule”

Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava un sinistro stradale di lieve entità, un tamponamento, che non aveva causato danni materiali ai veicoli. Tuttavia, il soggetto tamponato veniva colpito da un infarto miocardico subito dopo l’incidente. Il Tribunale di Palermo aveva inizialmente riconosciuto un risarcimento parziale, ma la Corte d’Appello di Palermo aveva riformato tale decisione, rigettando la domanda risarcitoria. La Corte d’Appello aveva ritenuto l’urto di lieve entità e aveva evidenziato la presenza di numerosi fattori di rischio coronarico nel danneggiato (sesso maschile, età, fumo, sovrappeso, diabete, ipertensione). La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) in appello aveva indicato che l’infarto era stato causato da una placca preesistente e che lo stress da sinistro poteva aver avuto un ruolo concausale, ma non sufficiente a fondare la responsabilità civile, qualificando l’infarto come un evento “eccezionale” non conseguente a sinistri di quel tipo secondo il principio della regolarità causale (“id quod plerumque accidit”).

Il ricorrente che ha subito il tamponamento ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di nesso di causalità.

La Suprema Corte ha accolto i motivi del ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame. La Cassazione ha mosso diverse critiche alla decisione di merito.

La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva relegato l’infarto a evento “eccezionale” senza un’analisi del grado di probabilità. È stata evidenziata una contraddizione interna, poiché la stessa Corte palermitana aveva ammesso che il tamponamento “può avere agito come concausa della complicazione della placca ateromatosa”.

La Cassazione ha censurato l’attribuzione apodittica dell’infarto esclusivamente ai preesistenti fattori di rischio del ricorrente, nonostante fosse stata ammessa la possibile incidenza del sinistro in concomitanza con essi. La Corte ha qui richiamato il principio noto come “thin skull rule”, o “regola del danneggiato con il cranio fragile”. Secondo tale principio, il danneggiante è responsabile per intero di tutte le conseguenze del proprio comportamento, anche se queste sono aggravate da condizioni preesistenti del danneggiato. Il concorso di una causa naturale, infatti, non esclude né riduce la responsabilità del danneggiante, purché la sua condotta abbia avuto un’efficacia causale rilevante nella produzione dell’evento, secondo il criterio del “più probabile che non”. Questo vale anche quando la condotta illecita abbia solo “attivato” o “anticipato” un evento dannoso in un soggetto già predisposto.

In sintesi, la Cassazione ha ribadito che, in presenza di concause, inclusi fattori preesistenti o naturali, è fondamentale un accertamento completo del nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”. Non si può escludere il risarcimento basandosi sulla presunta eccezionalità del danno o attribuendo interamente la causa a condizioni pregresse del soggetto, ignorando il principio che il danneggiante “prende la vittima così com’è”, con le sue patologie e fragilità preesistenti.