La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18903 del 10.07.2025, ha affermato che, in caso di trasferimento dichiarato illegittimo, il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la nuova sede di lavoro per il periodo di adibizione.
Il caso prende le mosse dal ricorso depositato dal lavoratore successivamente alla declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento disposto dal datore di lavoro. Con il proprio atto introduttivo, Il lavoratore domandava il riconoscimento di alcune voci di danno, tra cui le spese di viaggio, il rimborso chilometrico e il pagamento della retribuzione per le ore impiegate per raggiungere la nuova sede di lavoro.
Sulla controversia è intervenuta la Suprema Corte dopo l’iniziale rigetto da parte della Corte d’Appello.
Quanto alla richiesta di riconoscimento della retribuzione per le ore impiegate a raggiungere il luogo di lavoro, la Cassazione ha ritenuto che la relativa circostanza non costituisce tempo di lavoro soggetto ad obbligo retributivo ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 66/2003.
Con riferimento alla richiesta di rimborso chilometrico per l’utilizzo dell’autovettura personale per raggiungere la nuova sede di lavoro, l’ordinanza ne ha escluso il relativo riconoscimento. Ciò in quanto il CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede la debenza della stessa solo quale rimborso per le spese vive affrontate dal dipendente per missioni in località diverse da quelle della sede di lavoro.
Al contrario, sono risarcibili a titolo di danno patrimoniale tutte le spese di viaggio sostenute dal dipendente, spettando alla società l’onere di dimostrare che il lavoratore avrebbe potuto ridurre le conseguenze dannose utilizzando i mezzi pubblici senza eccessiva gravosità.
Pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore solo su quest’ultimo punto e ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata.
