Il mancato passaggio di livello contrattuale non integra lo straining

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12518 del 12.05.2025, stabilisce che la decisione dell’Ente datore di lavoro di mettere a concorso un passaggio di livello invece di assegnarlo ad un proprio dipendente avente i titoli per ricoprire la superiore qualifica non integra una ipotesi di straining nei confronti di quest’ultimo.

Il fatto prende le mosse dal ricorso depositato da un pubblico dipendente al fine di ottenere il risarcimento del danno da straining. Secondo il dipendente, tale diritto derivava dalla condotta del datore di lavoro, il quale lo avrebbe illegittimamente privato della qualifica superiore preferendo mettere a concorso il relativo posto. La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso del lavoratore ritenendo non sussistente un comportamento stressogeno, coscientemente posto in essere dall’Ente, nei confronti del ricorrente.

La Suprema Corte, investita della controversia, ha innanzitutto rilevato che integrano fattispecie di straining quei comportamenti stressogeni attuati scientemente nei confronti di un dipendente e ciò anche laddove manchi una pluralità di azioni vessatorie o anche qualora il datore di lavoro, seppur colposamente, alimenti un ambiente stressogeno e dannoso per la salute dei lavoratori.

Conseguentemente, secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie la circostanza per cui il lavoratore si senta penalizzato dall’esercizio di una propria facoltà da parte del datore di lavoro, non è idonea ad integrare il danno da straining. Pertanto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello dichiarando non dovuta la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno.