E’ quanto statuito dalla Corte di Appello di Torino con sentenza del 13 aprile 2022. La sentenza di primo grado aveva dichiarato non discriminatorio un accordo collettivo che aveva escluso i giorni di permesso ex art. 33 L. n. 104/1992 dal computo delle presenze ai fini del calcolo del premio di risultato. La Corte di Appello di Torino ha, al contrario, accolto le pretese dei lavoratori riconoscendo il carattere discriminatorio della relativa disposizione. Secondo i giudici di seconde cure, invero, tale previsione costituisce una forma di discriminazione diretta di quei lavoratori che necessitano di assentarsi, fruendo dei predetti permessi, per ragioni personali o di assistenza di un famigliare. E ciò, a maggior ragione, considerando che l’accordo collettivo valorizzava come giorni di presenza altri giorni di assenza dovuti alla fruizione di diverse tipologie di permessi, quali quelli sindacali o per donazione del sangue. Pertanto, non essendovi alcuna ragione obiettiva a sostegno di una tale differenziazione, la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado condannando il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo del premio di risultato.