Il Tribunale di Catanzaro, Sezioni specializzate in materia di impresa, con sentenza del 4 novembre 2022 ha disposto che l’esclusione per giusta causa del socio da una società di capitali può avvenire unicamente per le ipotesi espressamente previste nello statuto.
Nel caso di specie, il socio di maggioranza di una s.r.l. aveva agito in via cautelare chiedendo l’esclusione dalla società del socio di minoranza, il quale era stato condannato alla pena di numerosi anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa. In conseguenza di tale condanna, a causa del ruolo del reo nella società, questa aveva ricevuto l’interdittiva antimafia.
Il ricorrente aveva addotto quale fumus bonis iuris il fatto che la condanna alla pena detentiva di rilevante entità costituiva giusta causa di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c.; quanto al periculum in mora, il ricorrente aveva prospettato il grave pregiudizio riconducibile all’emissione dell’interdittiva antimafia nei confronti della società, che precludeva alla società ogni forma di contrattazione con la pubblica amministrazione, incidendo negativamente sull’assetto societario e pregiudicando le future attività della società.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente affermando che nel caso di specie, tra le ipotesi di esclusione del socio previste dall’atto costituivo della società non vi era una che includesse quanto dedotto in giudizio.
Difatti, come disposto dall’art. 2473 bis c.c., le norme statutarie devono indicare in maniera specifica le condotte imputabili, ovvero i fatti ed eventi comunque riferibili alla persona del socio che, in quanto impeditivi della prosecuzione del rapporto sociale, possono rilevare come giusta causa di esclusione. In difetto di un’espressa e specifica previsione in tal senso, deve negarsi la possibilità di procedere all’esclusione del socio per giusta causa.